{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1993-14006_2001-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59692&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "963fc731522e1058796cb5e30d95c35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1993.14006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.02.2001 INC.1993.14006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.02.2001 INC.1993.14006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.02.2001 INC.1993.14006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:47:47", "Checksum": "601630024205d5ba8ac93dd723f06273", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.02.2001 INC.1993.14006\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\nPer meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr.122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).\nSe, in particolare per\nl’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di\nessere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306,\nconsid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert,\nEMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6\nCEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in\napplicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare\nrispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem\nrichterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,\nloc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il\nmagistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende\nAntwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die\nWahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc.\ncit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii),\nnelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997,\nmargin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den\nrechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di\nconseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito\nrifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert,\nloc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v.\ndecisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1,).\n5.\nNel caso concreto risulta chiaro come il complemento richiesto non rispetti in alcun modo i presupposti giurisprudenziali appena riassunti, essendo del tutto irrilevante e carente di novità rispetto a quanto sin qui acquisito,\nIn effetti l’ordine di perquisizione e sequestro del 10 giugno 1992 presso tutti gli istituti bancari ticinesi (confermato - come ricordato sopra - da questo Ufficio) delle relazioni bancarie intestate a __________ SA, __________ e __________, come rettamente rilevato dalla magistrata inquirente, non ha prodotto elementi che facessero emergere necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.\nIn pratica con il sequestro di relazioni bancarie del 1989 presso l’____________ si erano evidenziate tutte le relazioni significative, in particolare quella intestata alla fondazione di famiglia ____________, il cui valore di borsa è stato indicato dall’____________ con scritto del 17 dicembre 1993 in fr. 1'519'600.-. Sono comunque stati messi in atto ulteriori approfondimenti presso l’____________ con ordine 9 novembre 1998 del Procuratore pubblico, approfondimenti che hanno permesso di accertare la sussistenza di alcune garanzie.\nDunque dopo primi passi istruttori, molto significativi per quanto concerne le relazioni con l’____________, nulla di nuovo è più emerso.\nIn questo contesto non va da ultimo tralasciato il fatto che si tratta di un procedimento vecchio di quasi 12 anni, oggetto anche di una lunga causa civile, e che si è pertanto cristallizzato. A suo tempo, con decisione 10 luglio 1991, il Giudice istruttore aveva deciso il dissequestro delle relazioni bancarie preso l’____________ dal momento che aveva accertato la dichiarazione di disponibilità delle due sorelle di dividere al 50 % ciascuna quanto bloccato. Per mancanza di accettazione da parte delle contendenti però l’accordo non era stato ritenuto vincolante dalla Camera dei ricorsi penali (sentenza 5 novembre 1991, CRP 172/91).\n6.\nil reclamo si rivela quindi del tutto infondato e viene pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva: tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG) sono a carico della reclamante, ritenuta la sua completa soccombenza;\nvisti i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di 50.- sono a carico della reclamante.\n3. La presente decisione é definitiva.\n4. Intimazione:\n- al Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l’incarto di ritorno);\n- alla Procuratrice pubblica dott. __________;\n- all'avv. __________, per sé e __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);\n- all’avv. __________, per sé e per ____________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente).\ngiudice __________"}