La tentazione di darsi alla latitanza per sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato - alla luce delle precedenti considerazioni - con misure meno incisive giusta l'art. 107 cpv. 2 CPP, che __________ PI 2 peraltro non propone. 6. La proroga della carcerazione preventiva si giustifica anche con riferimento alle difficoltà oggettive che hanno imposto di aggiornare il dibattimento solo per il 26.10.2004: