Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP). Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.