{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-301_2004-09-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42998&nX40_KEY=4711298&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a1cd33433a88d2acf0cfebc6fa734a60"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2004.301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 06.09.2004 60.2004.301"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 06.09.2004 60.2004.301"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2004 60.2004.301"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:48:15", "Checksum": "8c68a132e69d1ed3d34af5a798b8df11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2004 60.2004.301\nRegesto:\nistanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.\n\n\nOra, __________ PI 2 - richiedente l'asilo - è cittadino del __________, senza particolari legami con la Svizzera, se non per delinquervi. Per il che e considerati la gravità del reato (e quindi la prospettiva - in caso di condanna - di una pesante sanzione penale, cfr. art. 19 cifra 2 LStup), l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP) e la sua situazione finanziaria (ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, AI 7), egli non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità. La tentazione di darsi alla latitanza per sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato - alla luce delle precedenti considerazioni - con misure meno incisive giusta l'art. 107 cpv. 2 CPP, che __________ PI 2 peraltro non propone.\n6. La proroga della carcerazione preventiva si giustifica anche con riferimento alle difficoltà oggettive che hanno imposto di aggiornare il dibattimento solo per il 26.10.2004: il presidente istante e gli altri giudici del Tribunale penale cantonale sono e saranno infatti occupati in altri dibattimenti davanti a Corti delle assise criminali (con conseguente imperativo onere di motivazione del giudizio) e correzionali.\n7. Ciò posto, la postulata proroga - che, alla luce delle ipotesi accusatorie e della conseguente pena in caso di condanna, rispetta il principio di proporzionalità (cfr., al proposito, decisione TF 1P.280/2004 dell'1.6.2004) - va accolta, sussistendo gravi e concreti indizi di colpevolezza, un pericolo di fuga (che quindi rende superfluo confrontarsi con l'esistenza di un pericolo di collusione e di recidiva, cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP) e necessità oggettive inerenti l'aggiornamento del processo.\n8. L'istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nrichiamati i citati articoli di legge,\npronuncia\n1. L'istanza è accolta.\n§ Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ PI 2 è prorogato fino al 26.10.2004, rispettivamente fino alla conclusione del processo.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nIl presidente La segretaria"}