In questo senso le conclusioni a cui è giunto il procuratore pubblico sono ragionevoli e sostenibili, alla luce degli atti istruttori. L’assenza di richieste da parte dell’investitrice sul destino dei fondi, l’accettazione di un tasso d’interesse superiore, nonché la sottoscrizione senza battere ciglio di un documento di messa a pegno, permettono di escludere la commissione di un reato di truffa per omissione. L’addotta incapacità di gestirsi della presunta vittima non è stata documentata, in particolare con riferimento al momento dell’eventuale commissione della truffa.