L’art. 186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà in quattro casi. Anzitutto si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.).