La non conoscenza nel dettaglio degli investimenti o la non lettura diligente dei documenti non significa inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP. In relazione alla messa a pegno del libretto al portatore sottolinea come in quel momento le due società immobiliari non erano in situazione economica difficile, e le proprietà immobiliari garantivano certamente gli impegni verso al banca. Sui bonifici alla __________ rileva l’assenza di seri e concreti indizi di reato. Nell’operazione immobiliare di __________ non ha subito una perdita la famiglia __________, bensì la __________, e quindi il suo patrocinato. Per il versamento di CHF 400'000.--, non è sparito nulla: