per non dire escluso, il rientro dei fondi. Per questo, è irrilevante sapere se abbia o meno letto l’atto di pegno, cosa che gli istanti escludono, o che abbia informato o meno i figli (cosa che pure escludono). Anche facendo prova di diligenza, leggendo attentamente l’atto di pegno, non avrebbe comunque ottenuto le informazioni che l’autore della truffa le sottaceva, ovvero l’impegno dei fondi a suo favore, in modo bancariamente irrito, con alto (se non sicuro) rischio di successivo esercizio del pegno da parte della banca. La truffa sarebbe quindi stata commessa per omissione, sottacendo alla vittima tutte queste circostanze, che non emergevano certo dall’atto di pegno.