{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-300_2004-10-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43107&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3c1213eb43c6cb23845a8344160050da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa.  completazione delle informazioni preliminari. truffa."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:33", "Checksum": "4af41c4492453454be99f01506e2ff20", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa.  completazione delle informazioni preliminari. truffa.\n\n\nPer il bonifico bancario di CHF 400'000.--, l’istanza contesta la versione fornita da __________ PI 1 e __________ PI 2 (pagamento di una parte del prezzo dell’acquisto delll’__________), e deduce l’esistenza del reato di appropriazione indebita per l’assenza dell’ordine di bonifico che trasferisce i soldi dal conto transitorio presso la __________ di __________ al conto della __________. Premesso che l’eventuale assenza dell’ordine di bonifico sia forse più facilmente spiegabile con un pagamento in nero, in nessun modo si evidenziano seri e concreti indizi della commissione di un reato.\nPer il prestito di CHF 200'000.-- a __________ PI 2, se il procuratore pubblico è stato parco di spiegazioni nel decreto di non luogo a procedere, le argomentazioni esposte nell’istanza non adempiono le esigenze poste dalla giurisprudenza di questa Camera, anche perché le eventuali informazioni sulla solvibilità o meno, raccolte tardivamente rispetto al momento della concessione del prestito, non permettono certo di concludere a favore dell'esistenza di seri e concreti indizi circa la commissione del reato di truffa.\n10. Sempre in ordine, anche la proposta d’accusa di truffa nei confronti di __________ PI 2 per la messa a pegno del libretto al portatore non adempie minimamente i requisiti posti da questa Camera in relazione ad una simile istanza. Le sei righe dedicate a __________ PI 2 nell’istanza (pto. 56 a p. 23) non contengono certi indizi o prove a suo carico, ma si limitano alla formulazione di un ragionamento, a partire dalla sua posizione di amministratore unico a suo tempo rivestita nelle due società. Il “gap” rispetto a seri e concreti indizi di colpevolezza appare palese.\n11. Rimane da esaminare la promozione dell’accusa contro __________ PI 1 in relazione all’episodio della messa a pegno del libretto al portatore. A questo proposito, e sempre in ordine, tre punti vanno chiariti.\nPrimo: il testo dell’istanza di promozione dell’accusa indica in Alba IS 1 la proprietaria del libretto al portatore (pto. 25 p. 9) e la vittima del reato di truffa (pto. 55 p. 23). Di conseguenza solo __________ IS 1 è parte lesa e parte civile, ad esclusione degli altri istanti. Rispetto a loro, l’istanza va respinta in ordine.\nSecondo: non è dato a sapere se gli istanti agiscono singolarmente o quale comunione ereditaria. L’istanza nulla specifica al proposito. Considerato quanto chiarito al punto precedente, il problema della legittimazione potrebbe apparire dubbio, ma la questione può rimanere indecisa.\nTerzo: come ricordato nell’istanza, è pendente presso la Pretura di __________ (inc. __________) una procedura civile promossa da Alba IS 1 contro la __________ di __________ per la restituzione di tre libretti al portatore, tra i quali c’è anche quello oggetto della messa a pegno del 12.5.1995 (libretto n. __________). Non essendo stato convenuto in causa __________ PI 1, non si pone a questo proposito un problema di litispendenza.\n12. Il reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).\n13. Il reato di truffa è un reato istantaneo. Determinante è poter ricostruire quanto accaduto all’epoca dei fatti, ovvero al momento in cui è stata operata la messa a pegno del libretto al portatore.\nLa truffa è anche un reato nel quale è determinante il rapporto tra l’autore e la vittima, nonché il comportamento di entrambi questi protagonisti.\n14. Dopo un ritardo iniziale ingiustificato, il Ministero pubblico ha cercato di ricostruire quanto accaduto. In mancanza di una confessione, confrontato con una situazione indiziaria, il Ministero pubblico si è scontrato con difficoltà di ricostruzioni tali che non hanno permesso di giungere a seri e concreti indizi di colpevolezza da giustificare una promozione dell’accusa.\nLe difficoltà oggettive riguardano anzitutto il tempo trascorso dai fatti.\nUlteriore difficoltà è certamente l’assenza di una versione precisa e dettagliata da parte di __________ IS 1, per operare una ricostruzione della dinamica dei fatti e per poter contestare efficacemente detta versione alle altre persone coinvolte.\nIn mancanza di documenti falsi, anzi in presenza di documenti di messa a pegno originali e firmati dalla vittima, è possibile solo fare supposizioni e nutrire dei dubbi, come la diligente patrocinatrice della parte civile fa, ma non sono dati in nessun modo seri indizi di colpevolezza, che permettano di contraddire efficacemente la versione fornita dalle altre persone."}