{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-300_2004-10-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43107&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3c1213eb43c6cb23845a8344160050da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa.  completazione delle informazioni preliminari. truffa."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:33", "Checksum": "4af41c4492453454be99f01506e2ff20", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa.  completazione delle informazioni preliminari. truffa.\n\n\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n7. L’art. 186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà in quattro casi.\nAnzitutto si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.\nAl loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).\nAnaloga situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato.\nAnche in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.\nInversamente, se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.\nUlteriore caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando il procuratore pubblico ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata correttamente, potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento, se il procuratore pubblico è chiamato a completare le informazioni preliminari, accertando ed apprezzando correttamente le circostanze di fatto.\nInfine, si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del non luogo a procedere.\n8. Va premesso che l’istanza di completazione può essere presentata come richiesta principale unicamente in caso di reato commesso da ignoti: negli altri casi può essere proposta unicamente quale subordinata ad una principale di promozione dell’accusa. Ciò non avviene nel presente caso.\n9. Sempre in ordine, occorre considerare come l’istanza, per quanto attiene ai tre episodi per cui è chiesta unicamente la completazione, non adempia le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Camera. In particolare, l’istanza si limita a sostenere l’esistenza di carenze nell’accertamento dei fatti, che non permetterebbero di determinarsi sulla fondatezza o meno del decreto di non luogo a procedere.\nPer i due pagamenti del gennaio del 1990, gli istanti contestano le giustificazioni date da __________ IS 1 (istante lei medesima!), sostenendo non potersi trattare di pagamenti legati con un’operazione immobiliare. In assenza di spiegazioni convincenti da parte di __________ PI 1 e __________ PI 2, concludono sostenendo che non si può che trattare di una truffa o di un’appropriazione indebita, proponendo dei mezzi di prova che possono semmai contraddire le spiegazioni date da __________ IS 1, ma che non possono certo portare prove o elementi indizianti a sostegno dell’ipotesi di truffa o di appropriazione indebita, ritenuto inoltre che la documentazione relativa ai due bonifici riporta un riferimento ad un operazione.\nNon si può ammettere l’esistenza di concreti e seri indizi della commissione di un reato solo perché non è stato possibile trovare una spiegazione al bonifico."}