{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-300_2004-10-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43107&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3c1213eb43c6cb23845a8344160050da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa.  completazione delle informazioni preliminari. truffa."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:33", "Checksum": "4af41c4492453454be99f01506e2ff20", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 19.10.2004 60.2004.300\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa.  completazione delle informazioni preliminari. truffa.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 20/24.8.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1, , IS 2, , IS 3, , IS 4, , IS 5, , tutti patr. da: PA 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 9.8.2004 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________),e __________ PI 3, __________, per titolo di appropriazione indebita, truffa, false indicazioni su attività commerciali, amministrazione infedele e falsità in documenti; |\npremesso che l’istanza di promozione dell’accusa riguarda soltanto l’ipotesi di reato di truffa nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2;\npreso atto delle osservazioni 3/7.9.2004 del procuratore pubblico che postula la reiezione dell’istanza;\npreso atto delle osservazioni 7/8.9.2004 del patrocinatore di __________ PI 2, che chiede di respingere l’istanza e protesta spese e ripetibili;\npreso atto delle osservazioni 17/21.9.2004 del patrocinatore di __________ PI 1, che chiede di respingere l’istanza e protesta spese e ripetibili;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. In data 9.8.2004, il procuratore pubblico ha preso diverse decisioni nel contesto di due incarti, MP __________ e __________, relativi ad una serie di malversazioni a suo tempo poste in atto da __________ PI 1, allora gerente della __________ di __________, eventualmente con la partecipazione di __________ PI 2.\nCon atto d’accusa __________ il procuratore pubblico ha posto __________ PI 1 in stato d’accusa avanti alla Corte delle assise correzionali di __________ per i reati di ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, appropriazione indebita aggravata e ripetuta amministrazione infedele.\nContestualmente il procuratore pubblico emanava un decreto d’abbandono (ABB __________) per __________ PI 1, nonché due decreti di non luogo a procedere: il primo, NLP __________ a favore di __________ PI 2 per delle imputazioni di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e ricettazione; il secondo, NLP __________, a favore di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3, per delle ipotesi di reati di appropriazione indebita, truffa, false indicazioni su attività commerciali, amministrazione infedele e falsità in documenti. Contro quest’ultima decisione insorgono i qui istanti.\n2. Nella loro istanza di promozione dell’accusa, gli istanti si concentrano e si dilungano soprattutto sull’episodio di cui al punto 1 della decisione di non luogo a procedere n. __________ del 9.8.2004, relativo alla messa a pegno del libretto al portatore n. __________ avvenuta il 12.5.1995, a favore delle società __________ e __________, riconducibili ad __________ PI 1. Con riferimento agli atti dell’inchiesta ed a atti della banca, essi sostengono che la messa a pegno è stata fatta dall’allora gerente della banca a favore dell’__________, con successivo quasi immediato trasferimento di fondi a favore della società __________, che era in difficoltà nel rientrare del debito contratto con la __________ di __________.\nPer gli istanti, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore pubblico nella decisione impugnata, si è trattato di vera e propria truffa, ai danni di __________ IS 1, proprietaria del libretto al portatore messo a pegno. La truffa sarebbe avvenuta anzitutto sfruttando la situazione personale di __________ IS 1, che il procuratore pubblico avrebbe valutato erroneamente. Non si trattava di una persona che con costanza e regolarità si occupava della gestione del proprio patrimonio e di quello della comunione ereditaria, ma piuttosto di una persona anziana, malata e sprovveduta in materia bancaria. Inoltre la truffa è maturata nel rapporto di piena fiducia che aveva nei confronti del gerente della banca.\nIn relazione all’atto di pegno sottoscritto, gli istanti evidenziano che anche la lettura dello stesso da parte di __________ IS 1 non avrebbe informato chiaramente quest’ultima della natura dell’operazione che era indotta a fare dal gerente della banca. A fronte di un normale atto di messa a pegno, la vittima della truffa non era stata messa al corrente che si trattava di un’operazione bancaria inusuale, a favore del gerente della banca medesimo, operata in una situazione di chiaro conflitto d’interesse, con l’allettante prospettiva di un tasso d’interesse favorevole, a favore di una situazione societaria (quella della __________ e della __________) che rendeva sin dall’inizio improbabile, per non dire escluso, il rientro dei fondi. Per questo, è irrilevante sapere se abbia o meno letto l’atto di pegno, cosa che gli istanti escludono, o che abbia informato o meno i figli (cosa che pure escludono). Anche facendo prova di diligenza, leggendo attentamente l’atto di pegno, non avrebbe comunque ottenuto le informazioni che l’autore della truffa le sottaceva, ovvero l’impegno dei fondi a suo favore, in modo bancariamente irrito, con alto (se non sicuro) rischio di successivo esercizio del pegno da parte della banca.\nLa truffa sarebbe quindi stata commessa per omissione, sottacendo alla vittima tutte queste circostanze, che non emergevano certo dall’atto di pegno. Per gli istanti, autore della truffa è certamente __________ PI 1: l’accusa dev’esser promossa anche a carico di __________ PI 2, quale amministratore delle società __________ e della __________."}