Nel presente caso, i rischi di collusione e di inquinamento di prove erano certamente dati, sia al momento dell’arresto, sia al momento della conferma, sia al momento della successiva decisione del 12.8.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto. In particolare, quest’ultimo correttamente osservava nella propria decisione anzitutto la reticenza del ricorrente, sia sui fatti, sia sul proprio consumo di stupefacenti. La successiva ritrattazione delle proprie dichiarazioni da parte del ricorrente ha evidentemente confermato questa reticenza, ma soprattutto ha richiesto ulteriori atti d’inchiesta ed ha certamente allungato i tempi.