La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF 23.3.2000 in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2344 ss.). 10. Nel presente caso, i rischi di collusione e di inquinamento di prove erano certamente dati, sia al momento dell’arresto, sia al momento della conferma, sia al momento della successiva decisione del 12.8.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto.