VERDA, op. cit., n. 1 ss. ad art. 96 CPP). Entrano pure in considerazione provvedimenti quali il divieto di svolgere una certa attività o di frequentare luoghi specifici, di contattare determinate persone, come pure l'obbligo di segnalare la propria presenza all'autorità di polizia (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2458 ss.). Tutte queste misure possono venire prese singolarmente o cumulativamente (art. 96 CPP; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 ad art. 96 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2466).