, § 68 n. 45 e rif.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2438 ss. e rif.). Tra le misure sostitutive all'arresto, l'art. 96 CPP elenca, in modo non esaustivo, la prestazione di una cauzione (cfr. art. 110 CPP: deposito di adeguate garanzie patrimoniali), il deposito dei documenti di legittimazione, la regolare comparizione davanti a un ufficio, la residenza in un luogo determinato o "altri provvedimenti idonei". Con quest'ultima espressione, il legislatore ha lasciato al magistrato competente ampia facoltà nell'adeguare e scegliere il provvedimento sostitutivo alle circostanze del singolo caso, tenendo in considerazione eventuali proposte dell'accusato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op.