2 CPP), queste vengono applicate, non solo in sostituzione dell'arresto (art. 96 CPP), ma anche di una carcerazione preventiva già iniziata (art. 107 CPP). Il criterio di proporzionalità impone inoltre che venga scelta la misura sostitutiva meno afflittiva tra quelle che consentono di raggiungere lo scopo prefisso. L'importo cauzionale, ad esempio, deve essere adeguato all'effettivo pericolo di fuga, non al limite teorico delle possibilità economiche dell'accusato. Parimenti, le misure sostitutive devono perciò cessare - o devono essere adattate all'emergere di nuove circostanze - se e quando venga meno la ragione che le giustifica (R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 45 e rif.