VERDA, op. cit., n. 10 ad art. 95 CPP e 1 ss. ad art. 96 CPP), se delle misure sostitutive permettono ragionevolmente di raggiungere lo stesso obiettivo d'interesse pubblico, in particolare a garantire che l'accusato si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l'esecuzione di una misura di sicurezza (art. 107 cpv. 2 CPP), queste vengono applicate, non solo in sostituzione dell'arresto (art. 96 CPP), ma anche di una carcerazione preventiva già iniziata (art. 107 CPP).