M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 8 ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP;