a Cost. TI, deve valutate il fondamento del ricorso e la fattispecie sottoposta a giudizio non ex tunc (al momento della presentazione della richiesta di libertà personale, al momento del preavviso negativo, o al momento della decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto), ma ex nunc, tenendo quindi conto di circostanze emerse successivamente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 12 e soprattutto 24 ad art. 100 CPP). Per questa ragione, il presente giudizio tiene conto anche di quanto emerso dall’inchiesta dopo il 12.8.2004, data della decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto qui impugnata. 6.