{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-297_2004-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29786&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aff8cb7b493653b3ec246139f366b09e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.297"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.297"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso in materia di libertà provvisoria. bisogni dell'istruzione (pericolo di collusione e di inquinamento delle prove)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:33", "Checksum": "48e7800f970564152486880a53caa46f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.297\nRegesto:\nricorso in materia di libertà provvisoria. bisogni dell'istruzione (pericolo di collusione e di inquinamento delle prove).\n\n\nIl diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2329 ss.).\nLa detenzione preventiva è misura straordinaria (cfr. art. 95 cpv. 1 CPP) e deve perciò essere quanto più possibile limitata nel tempo. Conformemente al principio di proporzionalità (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 10 ad art. 95 CPP e 1 ss. ad art. 96 CPP), se delle misure sostitutive permettono ragionevolmente di raggiungere lo stesso obiettivo d'interesse pubblico, in particolare a garantire che l'accusato si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l'esecuzione di una misura di sicurezza (art. 107 cpv. 2 CPP), queste vengono applicate, non solo in sostituzione dell'arresto (art. 96 CPP), ma anche di una carcerazione preventiva già iniziata (art. 107 CPP).\nIl criterio di proporzionalità impone inoltre che venga scelta la misura sostitutiva meno afflittiva tra quelle che consentono di raggiungere lo scopo prefisso. L'importo cauzionale, ad esempio, deve essere adeguato all'effettivo pericolo di fuga, non al limite teorico delle possibilità economiche dell'accusato. Parimenti, le misure sostitutive devono perciò cessare - o devono essere adattate all'emergere di nuove circostanze - se e quando venga meno la ragione che le giustifica (R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 45 e rif.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2438 ss. e rif.).\nTra le misure sostitutive all'arresto, l'art. 96 CPP elenca, in modo non esaustivo, la prestazione di una cauzione (cfr. art. 110 CPP: deposito di adeguate garanzie patrimoniali), il deposito dei documenti di legittimazione, la regolare comparizione davanti a un ufficio, la residenza in un luogo determinato o \"altri provvedimenti idonei\". Con quest'ultima espressione, il legislatore ha lasciato al magistrato competente ampia facoltà nell'adeguare e scegliere il provvedimento sostitutivo alle circostanze del singolo caso, tenendo in considerazione eventuali proposte dell'accusato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 1 ss. ad art. 96 CPP). Entrano pure in considerazione provvedimenti quali il divieto di svolgere una certa attività o di frequentare luoghi specifici, di contattare determinate persone, come pure l'obbligo di segnalare la propria presenza all'autorità di polizia (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2458 ss.). Tutte queste misure possono venire prese singolarmente o cumulativamente (art. 96 CPP; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 ad art. 96 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2466).\n8. Il primo presupposto per il mantenimento del carcere preventivo, segnatamente l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto, è nella fattispecie pacifico. Nei propri verbali, il ricorrente ha ammesso un certo numero di viaggi (almeno cinque, nei verbali dopo la ritrattazione - verbali del 3.9.2004 e del 7.9.2004 -, circa il doppio in precedenza - verbale del 4.8.2004), nonché la consapevolezza dello scopo di detti viaggi. Si deve quindi concludere all’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per un suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti.\n9. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF 23.3.2000 in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2344 ss.).\n10. Nel presente caso, i rischi di collusione e di inquinamento di prove erano certamente dati, sia al momento dell’arresto, sia al momento della conferma, sia al momento della successiva decisione del 12.8.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto. In particolare, quest’ultimo correttamente osservava nella propria decisione anzitutto la reticenza del ricorrente, sia sui fatti, sia sul proprio consumo di stupefacenti. La successiva ritrattazione delle proprie dichiarazioni da parte del ricorrente ha evidentemente confermato questa reticenza, ma soprattutto ha richiesto ulteriori atti d’inchiesta ed ha certamente allungato i tempi. Questa situazione ha richiesto diverse audizioni del ricorrente, nonché l’audizione delle altre persone coinvolte, alle quali dovevano essere contestate le diverse versioni del ricorrente."}