E’ applicato dalla giustizia militare sulla base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM), in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art. 44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento.