{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-288_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42866&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b5341447b28ed96a8c072214512cadc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.288"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.288"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.288"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.288"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di ispezione degli atti. autorità di ricorso quale istante."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:08", "Checksum": "25ca7f729f14f4c645af3f9a4390d537", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.288\nRegesto:\nistanza di ispezione degli atti. autorità di ricorso quale istante.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nRaffaele Guffi, vicepresidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 6/9.8.2004 presentata dal\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncon la quale chiede l'autorizzazione a consultare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. ti __________ PA 1, __________, e __________ PA 2, __________); |\n|\n|\n|\n|\nrichiamati i preavvisi favorevoli 25/26.8.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 30/31.8.2004 di __________ PI 1;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con istanza 6/9.8.2004 - trasmessa d'ufficio a questa Camera dal Tribunale penale cantonale - il IS 1 chiede - ritenuto che \"(…) la decisione di mancata revoca della sospensione dell'attività medica oggetto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato si fonda anche sulle risultanze dell'inchiesta penale\" - la facoltà di ispezionare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti del ricorrente __________ PI 1;\nche giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - \"oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche i presupposti di legge appaiono dati, in particolare con riferimento agli art. 55 ss. Lpamm;\nche con decisione 10.9.2003 questa Camera aveva peraltro riconosciuto il legittimo interesse del __________ all'ispezione degli atti (inc. 60.2003.269; cfr. anche scritto 21.9.2000, con il quale l'allora procuratore pubblico __________ __________ - seppur in dispregio della procedura di cui all'art. 27 CPP - aveva concesso all'allora __________, con l'accordo dell'accusato, l'esame dell'incarto);\nche - a tutela dei diritti di terzi (e segnatamente dei pazienti) e del segreto medico - si giustifica nondimeno escludere dalla presente autorizzazione i documenti attinenti ai pazienti (cartelle cliniche, ecc.);\nche - posto come il procedimento penale sia attualmente pendente davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano, davanti alla quale __________ PI 1 è stato deferito - il suo presidente determinerà i tempi e le modalità di compulsazione degli atti, compresa la concessione della facoltà di estrarne copie, tenendo conto delle necessità di preparazione del dibattimento e dei diritti di terzi;\nche l'istanza è accolta, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nrichiamato l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl vicepresidente La segretaria"}