Considerato come le pretese ventilate non siano a priori infondate, ritenuto che a determinate condizioni restrittive il diritto assicurativo può risarcire simili pretese in presenza di una convivenza stabile e duratura, e considerato come nel presente caso l’istante aveva convissuto con il defunto per oltre dieci anni prima del decesso, si è in presenza di una relazione stabile e duratura, che permette di eccezionalmente riconoscere un interesse giuridico fondato nell’ottica dell’art. 27 CPP. Una ponderazione dei contrapposti interessi fa prevalere quelli dell’istante, ritenuto che l’accoglimento delle pretese o meno dipenderà ulteriormente da una convenzione tra le parti o da un giudizio