A questo proposito l’istante fa riferimento a pretese per perdita di sostegno e per torto morale che intende far valere, ed in relazione alle quali chiede l’accesso agli atti. Considerato come le pretese ventilate non siano a priori infondate, ritenuto che a determinate condizioni restrittive il diritto assicurativo può risarcire simili pretese in presenza di una convivenza stabile e duratura, e considerato come nel presente caso l’istante aveva convissuto con il defunto per oltre dieci anni prima del decesso, si è in presenza di una relazione stabile e duratura, che permette di eccezionalmente riconoscere un interesse giuridico fondato nell’ottica dell’art. 27 CPP.