95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.” 5. In relazione all’art. 27 CPP, le esigenze poste dal codice sono inferiori rispetto a quelle dell’art. 69 CPP: è sufficiente un interesse giuridico legittimo.