Diversa è invece la posizione degli eredi di chi subisce un reato: ad essi compete la facoltà di costituirsi parte civile, in applicazione del principio della successione universale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4 e 5, p. 218/9). 4. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: