se un esuberante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono infatti essere proposte solo al giudice del merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992). 3.