Infatti, in merito al contenuto di un atto di accusa, la giurisprudenza di questa Camera ha peraltro precisato che la sua natura e le fattispecie che lo stesso può riguardare escludono che possa essere dettata una regola generale (cfr. decisione 8.6.1984 in re X., pubblicata in REP. 1986, p. 164 ss.): determinanti sono sempre le circostanze del caso concreto, posto altresì che le nullità formali devono essere limitate a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità [per esempio nel caso in cui l'atto di accusa si presenti come un esposto discorsivo inteso quale una memoria o un allegato in cui sono menzionate e riassunte le prove a sostegno dell'accusa (cfr.