2.3 Medesimo discorso vale per l’indicazione delle due diverse disposizioni penali applicabili alla prima imputazione (art. 140 cfr. 1 vCP e art. 138 cfr. 1 CP), in ragione dell’intervenuta entrata in vigore della revisione parziale del CP. Posto che nella determinazione degli elementi costitutivi del reato le differenze tra le due norme sono irrilevanti, almeno nella presente fattispecie, spetta alla Corte del merito, nella commisurazione della pena, se sarà ritenuta la colpevolezza del ricorrente, di valutare l’eventuale diversa sanzione prevista in ragione dell’intervenuta modifica legislativa. Si tratta di una censura che non può portare certamente all’annullamento dell’atto d’accusa.