sulla relazione n. __________ intestata a __________ presso __________ __________ (…)”. Per il che, le accuse mosse nei confronti del ricorrente sono esposte in modo sufficientemente chiaro e preciso, e ciò a prescindere dal fatto che il magistrato inquirente abbia quantificato l’appropriazione non con l’indicazione di singoli prelievi ma con il metodo “per differenza”. Tale modo di indicazione e di quantificazione non appare infatti di alcun pregiudizio per l'accusato, che conosce le imputazioni e che di conseguenza può esercitare in modo concreto ed effettivo i diritti di difesa.