decisioni 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione (correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 162 StPO; cfr. anche decisione TF 6P.113/2003 del 22.10.2003 e DTF 120 IV 348 considerando 3c).