a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile, così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa [cfr. decisioni TF 6P.118/2003 del 20.2.2004, 6P.136/2003 del 24.11.2003 e 1P.494/2002 dell’11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81);