L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a) oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b) oppure ancora le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).