{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-286_2004-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43116&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ee643990bb2da403806eeb2301bb5858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.286"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.10.2004 60.2004.286"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.10.2004 60.2004.286"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.10.2004 60.2004.286"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso contro l'atto di accusa. appropriazione indebita (art. 138 CP e art. 140 vCP)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:51", "Checksum": "a8f3a8a35ef15ccfb496a2505c2c4a31", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.10.2004 60.2004.286\nRegesto:\nricorso contro l'atto di accusa. appropriazione indebita (art. 138 CP e art. 140 vCP).\n\n2.3\nMedesimo discorso vale per l’indicazione delle due diverse disposizioni penali applicabili alla prima imputazione (art. 140 cfr. 1 vCP e art. 138 cfr. 1 CP), in ragione dell’intervenuta entrata in vigore della revisione parziale del CP. Posto che nella determinazione degli elementi costitutivi del reato le differenze tra le due norme sono irrilevanti, almeno nella presente fattispecie, spetta alla Corte del merito, nella commisurazione della pena, se sarà ritenuta la colpevolezza del ricorrente, di valutare l’eventuale diversa sanzione prevista in ragione dell’intervenuta modifica legislativa. Si tratta di una censura che non può portare certamente all’annullamento dell’atto d’accusa.\nInfatti, in merito al contenuto di un atto di accusa, la giurisprudenza di questa Camera ha peraltro precisato che la sua natura e le fattispecie che lo stesso può riguardare escludono che possa essere dettata una regola generale (cfr. decisione 8.6.1984 in re X., pubblicata in REP. 1986, p. 164 ss.): determinanti sono sempre le circostanze del caso concreto, posto altresì che le nullità formali devono essere limitate a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità [per esempio nel caso in cui l'atto di accusa si presenti come un esposto discorsivo inteso quale una memoria o un allegato in cui sono menzionate e riassunte le prove a sostegno dell'accusa (cfr. decisione 15.9.1983 in re M. T. e H. L. S., inc. 159-160/1983) o contenga ricorrenti citazioni letterali di testimonianze e di risultanze peritali dell'istruzione formale che devono ancora essere verificate e valutate al pubblico dibattimento, nonché esposti discorsivi diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi costitutivi del reato, ma che servono solo a meglio illustrarli (cfr. decisione 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. 46-50-51/1984, pubblicata in REP. 1986 p. 164 ss.)] sorpassando quelle che non influiscono sulla formazione dell'atto di accusa (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).\nNondimeno, le lacune dell'atto di accusa sollevate dal ricorrente non appaiono nella fattispecie di pregiudizio al ricorrente: se un esuberante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono infatti essere proposte solo al giudice del merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).\n3. Ciò posto, la censura appare infondata, l'atto di accusa garantendo all'accusato \"(…) la possibilità di predisporre, adeguato, il proprio impianto difensivo\" (ricorso 10/11.8.2004, p. 3).\n4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili seguono la soccombenza.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 201 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese di fr. 300.--, per complessivi fr. 1'500.-- (millecinquecento), sono a carico di __________ RI 1, __________ (__________), che rifonderà a __________ __________, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione:\n-\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}