Nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame. In concreto, considerato che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari e che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie per averla seguita sin dall’inizio, a giudizio di questa Camera va riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento