3.1. L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di “equa indennità”; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7).