Nondimeno, l’Ufficio della caccia e della pesca decide autonomamente l’eventuale segnalazione al competente Municipio, ciò che rende la procedura amministrativa indipendente da quella penale. Prova ne è che lo stesso istante ha ammesso che in un altro caso, l’Ufficio della caccia e della pesca – pur essendo pendente un procedimento penale – non ha impartito alcun ordine al competente Municipio (doc. 13). Ne discende pertanto che nemmeno detti oneri – in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) – possono essere risarciti a’ sensi degli art. 317 ss. CPP.