2.3. La prima nota professionale 30.9.2002 dell’avv. PA 1 (doc. 4) comprende pure gli oneri dipendenti dalla procedura amministrativa di diniego della patente di caccia per la stagione venatoria 2002/2003 (cfr. istanza 5.8.2004, p. 5). Giusta l’art. 8 lit. g della legge cantonale sulla caccia, la patente di caccia è effettivamente negata a chi – su segnalazione del Dipartimento del territorio (e per esso dell’Ufficio caccia e pesca) al Municipio competente – risulta essere sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della caccia.