Del resto la pena proposta nel decreto di accusa – in particolare una multa di CHF 800.--, la devoluzione allo Stato dell’importo di CHF 400.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico e la privazione del diritto di cacciare per un anno da espiare – suggerisce in ogni caso che si trattava di un caso di poco conto. L’onere delle spese di patrocinio precedenti l’emanazione del decreto di accusa di data 26.8.2002 rimane pertanto interamente a carico dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale.