come emerge dai verbali di interrogatorio 27.11.2001 e 1.12.2001 (allegati 3 e 4 alla denuncia penale 7/10.5.2002, AI 1), l’istante è stato in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti ed ha sempre mantenuto una propria linea. Del resto la pena proposta nel decreto di accusa – in particolare una multa di CHF 800.--, la devoluzione allo Stato dell’importo di CHF 400.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico e la privazione del diritto di cacciare per un anno da espiare – suggerisce in ogni caso che si trattava di un caso di poco conto.