1 CPP) e che nella fattispecie il citato decreto è stato emesso - giusta l'art. 207a CPP - senza preventiva promozione dell'accusa (cfr. verbale di interrogatorio 17.6.2002, p. 3, AI 13). Scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP); in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore.