Anzi, come rilevato dallo stesso istante, l’imputazione di violazione dell’art. 20 della legge cantonale sulla caccia non ha comportato in concreto alcun atto istruttorio e non è neppure stata oggetto di discussione in sede dibattimentale, ritenuto che l’istante ha immediatamente ammesso di essersi recato sul luogo di caccia con la propria vettura (cfr. verbale di interrogatorio 27.11.2001, p. 1 e 2, allegato 3 alla denuncia penale 7/10.5.2002 dell’Ufficio della caccia e della pesca). Ne discende altresì che le prestazioni dell’avv. PA 1 possono di principio essere totalmente riconosciute in quanto inerenti unicamente le accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione delle