1.3. Come sopra esposto, IS 1 è stato riconosciuto autore colpevole di violazione della legge cantonale sulla caccia unicamente per essersi recato sul luogo di caccia con l’ausilio della propria autovettura, mentre è stato assolto dalle accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia in relazione agli altri fatti descritti nel decreto di accusa 26.8.2002. Occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intende con il termine “prosciolto”.