1.2. Giusta l'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione. Nella fattispecie, il procedimento penale nei confronti di IS 1 si è concluso con decisione 19.8.2003 del giudice della Pretura penale. L’istanza in esame è stata introdotta il 5.8.2004 e si riferisce al citato giudizio; essa è pertanto tempestiva e, essendo la legittimazione dell’istante pacifica, anche ricevibile.