{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-281_2005-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67560&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "60cbe7c115b1b83163e169aaa8549cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:45:09", "Checksum": "3e023ae88fedacbd32bf80fd0ebc67e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n3.3.\nA riprova dell’interesse dei mass media, l’istante ha prodotto un articolo apparso sul settimanale “__________” (doc. 14) ed una videocassetta della trasmissione televisiva “__________” inerente il fenomeno del bracconaggio (doc. 15). I mass media non hanno tuttavia mai fatto il nome di IS 1 e del resto nemmeno i reperti mostrati durante la citata trasmissione televisiva potevano essere ricollegati all’istante. Con riferimento all’articolo di giornale, risulta poi chiaramente che l’attenzione del pubblico era focalizzata sul problema dei rapporti tra mondo venatorio ed Ufficio della caccia e della pesca in generale e sui metodi – giudicati eccessivi – utilizzati dai guardiacaccia più in particolare. Per il che se ne deve dedurre che il procedimento penale aperto nei suoi confronti non può aver seriamente danneggiato la sua reputazione.\nL’istante ha prodotto agli atti un certificato medico rilasciato dal dott. __________ __________ che attesta di averlo avuto in cura “(…) dal __________ al __________ per depressione nervosa causata da accuse inveritiere nell’ambito venatorio” (doc. 18). Ora, il certificato medico – alquanto generico ed oltretutto rilasciato da un medico specializzato in medicina generale – non appare sufficiente a provare che i disturbi riscontrati fossero la conseguenza diretta della procedura penale ed in particolare ad escludere che tali disturbi sussistessero già prima. Anzi, esso prova semmai una tendenza a reazioni gravi ed anormali in relazione a danneggiamenti, ovvero una certa “predisposizione costituzionale” dell’istante (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti).\nCome sopra esposto, la patente di caccia è stata negata all’istante nell’ambito di un procedimento amministrativo autonomo, per il che nulla può pretendere al proposito in questa sede. La situazione familiare e professionale dell’istante – funzionario __________ ora in pensione, conosciuto negli ambienti venatori – non è infine sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento: del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un’indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3). Questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato – ad accezione dell’accusa di violazione della legge cantonale sulla caccia per essersi recato sul luogo di caccia con l’ausilio della propria automobile – come ritenuto nel giudizio 19.8.2003 della Pretura penale e nella presente decisione.\n4. L’istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede, che quantifica in almeno CHF 3'500.-- (cfr. istanza 5.8.2004, p. 11).\nNella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame. In concreto, considerato che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari e che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie per averla seguita sin dall’inizio, a giudizio di questa Camera va riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA.\n5. L’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 4'116.50 oltre interessi al 5% a far data dal 5.8.2004.\n6. La procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 19.8.2003 della Pretura penale di __________ (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 4'116.50 oltre interessi al 5% a far data dal 5.8.2004.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nper conoscenza:\n- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;\n- Pretura penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente Il segretario"}