{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-281_2005-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67560&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "60cbe7c115b1b83163e169aaa8549cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:45:09", "Checksum": "3e023ae88fedacbd32bf80fd0ebc67e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n3.1.\nL'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di “equa indennità”; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).\n3.2.\nL’istante postula la rifusione di CHF 15'000.-- a titolo di torto morale, rilevando sostanzialmente che la notizia del procedimento penale aperto nei suoi confronti è subito circolata nel paese di __________ ed ha avuto un ampio riscontro nei mass media (cfr. istanza 5.8.2004, p. 7 e 8). Osserva inoltre di avere provato un sentimento di ansia e di vergogna “(…) che lo ha portato ad uno stato precario di salute psicofisica e lo ha costretto a rivolgersi al dott. __________ __________ di __________ che lo ha sottoposto ad una cura farmacologica (doc. 18)” (istanza 5.8.2004, p. 9). Sottolinea infine il fatto di avere scontato una pena – la privazione del diritto di cacciare – prima ancora della celebrazione del pubblico dibattimento e, con particolare riferimento all’accanimento palesato dai guardiacaccia, il sentimento di paura e ansia che prova nel solo fatto di recarsi nei boschi sia durante il periodo di caccia sia a stagione conclusa, rinviando al certificato medico del dott. __________ __________ (cfr. istanza 5.8.2004, p. 10).\n"}