{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-281_2005-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67560&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "60cbe7c115b1b83163e169aaa8549cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:45:09", "Checksum": "3e023ae88fedacbd32bf80fd0ebc67e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n2.3.\nLa prima nota professionale 30.9.2002 dell’avv. PA 1 (doc. 4) comprende pure gli oneri dipendenti dalla procedura amministrativa di diniego della patente di caccia per la stagione venatoria 2002/2003 (cfr. istanza 5.8.2004, p. 5). Giusta l’art. 8 lit. g della legge cantonale sulla caccia, la patente di caccia è effettivamente negata a chi – su segnalazione del Dipartimento del territorio (e per esso dell’Ufficio caccia e pesca) al Municipio competente – risulta essere sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della caccia. Nondimeno, l’Ufficio della caccia e della pesca decide autonomamente l’eventuale segnalazione al competente Municipio, ciò che rende la procedura amministrativa indipendente da quella penale. Prova ne è che lo stesso istante ha ammesso che in un altro caso, l’Ufficio della caccia e della pesca – pur essendo pendente un procedimento penale – non ha impartito alcun ordine al competente Municipio (doc. 13).\nNe discende pertanto che nemmeno detti oneri – in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) – possono essere risarciti a’ sensi degli art. 317 ss. CPP.\n2.4.\nL’istante postula la rifusione delle due note professionali del suo patrocinatore di complessivi CHF 13'337.90 [di cui CHF 11'000.-- a titolo di onorario (44 ore a CHF 250.--/ora), CHF 1'395.80 di spese e CHF 942.10 di IVA, doc. 3 e 4].\nCon riferimento alla difesa penale, il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento davanti al giudice della Pretura penale. Come osservato dall’istante, la pratica ha in particolare comportato l’esame di due perizie, del rapporto 18.3.2003 redatto dall’avv. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ inerente l’operato dell’Ufficio della caccia e della pesca, nonché della corrispondenza intercorsa tra il Consiglio di Stato ed il medesimo Ufficio (cfr. istanza 5.8.2004, p. 5 e 6). La nota d’onorario del 22.8.2003 (doc. 3) comprende inoltre i colloqui con il cliente, vari esami dell’incarto e delle ordinanze/decisioni, la corrispondenza epistolare e telefonica, la preparazione e stesura dell’arringa nonché il dibattimento.\nLa tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati. Ciò posto e ricordato che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo – segnatamente con riferimento ai colloqui con il cliente ed alla preparazione del dibattimento – considerato che la pratica, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, ha in definitiva richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari.\nPer il che, si giustifica riconoscere un onorario pari a 12 ore e 25 minuti, di cui 120 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 25 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti i vari colloqui con il cliente, 60 minuti inerenti l’esame dell’incarto e delle ordinanze/decisioni, 60 minuti inerenti l’esame del citato rapporto 18.3.2003 e della corrispondenza intercorsa tra il Consiglio di Stato e l’Ufficio della caccia e della pesca, 180 minuti inerenti la preparazione dell’arringa ed infine 180 minuti inerenti il dibattimento.\nL’onorario da risarcire ammonta pertanto a CHF 3'105.--. A detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 488.40, ridotte a CHF 100.-- quelle inerenti le fotocopie (in quanto quelle esposte appaiono nel loro complesso eccessive con riguardo alle effettive necessità di patrocinio), a CHF 54.-- quelle inerenti la trasferta presso la Pretura penale di Bellinzona (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA), CHF 2.-- quelle inerenti le telefonate, stralciate in particolare quelle inerenti la stampa di bozze dell’arringa, in quanto non giustificate. All’istante va infine rimborsata l’IVA, pari a CHF 273.10.\nA titolo di spese legali, a IS 1 va quindi rifusa la somma complessiva di CHF 3'866.50. Gli interessi moratori – a cui sono applicabili le disposizioni generali del CO – vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.8.2004 della presente istanza.\n3. Riparazione del torto morale\n"}