{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-281_2005-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67560&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "60cbe7c115b1b83163e169aaa8549cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:45:09", "Checksum": "3e023ae88fedacbd32bf80fd0ebc67e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n2.2.\nPreliminarmente, occorre esaminare se ed in che misura l'istante ha diritto al risarcimento delle spese legali relative a prestazioni precedenti l'emanazione del decreto di accusa 26.8.2002, considerato che il mandato è stato assunto dal legale l’1.2.2002 (cfr. nota professionale, doc. 4), che il diritto di cui all'art. 317 CPP compete all'accusato, che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e che nella fattispecie il citato decreto è stato emesso - giusta l'art. 207a CPP - senza preventiva promozione dell'accusa (cfr. verbale di interrogatorio 17.6.2002, p. 3, AI 13).\nScopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP); in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore. La qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP). La giurisprudenza cantonale ha però superato questa concezione formale di \"accusato\" basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P. F.): quindi, è da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore. In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (\"Bagatelldelikte\"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale non riconosce invece la necessaria presenza di un difensore (DTF 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; decisioni TF __________ del 18.11.2002 in re X.; __________ del 6.11.2002 in re X. e __________ del 28.8.2002 in re H.; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; cfr. anche L. MARAZZI, Il GIAR, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 10 ss.).\nIl procedimento penale in esame è stato promosso con denuncia 7/10.5.2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca. Le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato quattro interrogatori dell’istante (AI 1 e 13), l’interrogatorio di due testimoni (AI 1 e 16), una perquisizione al rustico ed al domicilio dell’istante (AI 1), il sequestro di diversi oggetti e parti di animale (AI 1) nonché l’assunzione agli atti di due perizie allestite dal dott. __________ __________ e dal dott. __________ __________ (AI 1). D’altra parte, occorre altresì rilevare che la pratica non presentava difficoltà di fatto o di diritto tali da giustificare la presenza di un patrocinatore prima dell’emanazione del citato decreto di accusa: come emerge dai verbali di interrogatorio 27.11.2001 e 1.12.2001 (allegati 3 e 4 alla denuncia penale 7/10.5.2002, AI 1), l’istante è stato in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti ed ha sempre mantenuto una propria linea. Del resto la pena proposta nel decreto di accusa – in particolare una multa di CHF 800.--, la devoluzione allo Stato dell’importo di CHF 400.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico e la privazione del diritto di cacciare per un anno da espiare – suggerisce in ogni caso che si trattava di un caso di poco conto.\nL’onere delle spese di patrocinio precedenti l’emanazione del decreto di accusa di data 26.8.2002 rimane pertanto interamente a carico dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale.\n"}