{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-281_2005-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67560&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "60cbe7c115b1b83163e169aaa8549cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:45:09", "Checksum": "3e023ae88fedacbd32bf80fd0ebc67e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n1.2.\nGiusta l'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione. Nella fattispecie, il procedimento penale nei confronti di IS 1 si è concluso con decisione 19.8.2003 del giudice della Pretura penale. L’istanza in esame è stata introdotta il 5.8.2004 e si riferisce al citato giudizio; essa è pertanto tempestiva e, essendo la legittimazione dell’istante pacifica, anche ricevibile.\n1.3.\nCome sopra esposto, IS 1 è stato riconosciuto autore colpevole di violazione della legge cantonale sulla caccia unicamente per essersi recato sul luogo di caccia con l’ausilio della propria autovettura, mentre è stato assolto dalle accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia in relazione agli altri fatti descritti nel decreto di accusa 26.8.2002.\nOccorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intende con il termine “prosciolto”. I lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame. Se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc. __________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi.\nIn concreto, malgrado le imputazioni figurino nel medesimo decreto di accusa, appare pacifico che le relative procedure non possono essere considerate strettamente connesse (cfr. decisione TF __________ del 25.2.2005). Anzi, come rilevato dallo stesso istante, l’imputazione di violazione dell’art. 20 della legge cantonale sulla caccia non ha comportato in concreto alcun atto istruttorio e non è neppure stata oggetto di discussione in sede dibattimentale, ritenuto che l’istante ha immediatamente ammesso di essersi recato sul luogo di caccia con la propria vettura (cfr. verbale di interrogatorio 27.11.2001, p. 1 e 2, allegato 3 alla denuncia penale 7/10.5.2002 dell’Ufficio della caccia e della pesca). Ne discende altresì che le prestazioni dell’avv. PA 1 possono di principio essere totalmente riconosciute in quanto inerenti unicamente le accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia in relazione agli altri fatti descritti nel decreto di accusa.\n2. Rifusione delle spese di patrocinio\n2.1.\nNello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) - così come voluto dal legislatore per evitare abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 10) - analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.\nGiusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (cfr. DTF 122 I 1 ss. cons. 3a con numerosi riferimenti).\nIl Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.\n"}