{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-281_2005-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67560&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "60cbe7c115b1b83163e169aaa8549cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:45:09", "Checksum": "3e023ae88fedacbd32bf80fd0ebc67e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 5 settembre 2005\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 5.8.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 19.8.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 18/19.8.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che si oppone alla rifusione di un’indennità per torto morale e si rimette al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene al conteggio delle spese di patrocinio;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con decreto 26.8.2002 l’allora procuratore pubblico Franco Lardelli ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Pretura del distretto di IS 1 IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 800.--, alla devoluzione allo Stato dell’importo di CHF 400.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, alla privazione del diritto di cacciare per un anno da espiare ed alla confisca di diversi oggetti, siccome ritenuto colpevole di impedimento di atti dell’autorità per avere, il __________ a __________ (______________________________), “(…) impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, quali in particolare il controllo della sua persona e delle patenti di caccia, in particolare sottraendosi a tale controllo fuggendo” e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici “per avere, durante il normale periodo di caccia, abbattuto almeno 8 esemplari di piccoli uccelli canori dell’ordine dei passeriformi (capi protetti), senza iscriverli sul foglio di controllo, con il fucile marca __________, cal. __________, no. __________ e in un’occasione recatosi sul luogo di caccia con l’ausilio della vettura”, fatti avvenuti a __________ tra il __________ e il __________ (DAP __________).\nb. Con giudizio 19.8.2003 il giudice della Pretura penale ha condannato IS 1 alla multa di CHF 150.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese riconoscendolo autore colpevole di violazione della legge cantonale sulla caccia, per essersi recato sul luogo di caccia con l’ausilio della vettura nelle circostanze descritte nel decreto di accusa 26.8.2002, mentre lo ha prosciolto dalle accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia per gli altri fatti descritti nel citato decreto di accusa (decisione 19.8.2003, p. 2 e 3, inc. __________).\nc. Con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 31'337.90 (recte: 31'837.90) oltre interessi, di cui CHF 13'337.90 per spese legali, CHF 15'000.-- a titolo di torto morale e CHF 3'500.-- a titolo di ripetibili di questa sede (cfr. istanza 5.8.2004, p. 11). Delle motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nd. Il procuratore pubblico Arturo Garzoni osserva come l’istante è stato prosciolto unicamente dall’imputazione di impedimento di atti dell’autorità mentre è stata confermata l’accusa di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia, rimettendosi comunque al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene al conteggio delle spese di patrocinio ed opponendosi infine alla rifusione di un’indennità per torto morale (cfr. osservazioni 18/19.8.2004, p. 1 e 2).\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.).\nL'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).\nL'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).\n"}